(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50, del 9 novembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); Vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del sistema sanitario regionale); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 aprile 2018; Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 maggio 2018; Considerato quanto segue: 1. E' necessario pensare ad una crescita solidale, che non escluda i cittadini piu' deboli e che costruisca percorsi di inclusione. La Regione riconosce nel lavoro lo strumento principale per la definizione e l'affermazione dell'identita' sociale dei soggetti svantaggiati e opera per favorire la valorizzazione nella collettivita' delle loro capacita'. A questo fine valorizza l'importante ruolo della cooperazione sociale nelle politiche di inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate, proponendo un modello di sviluppo sociale ed umano che dia spazio alle differenze, dove le differenze non diventino diseguaglianza e non producano esclusione; uno sviluppo dove sia possibile vivere del proprio lavoro, esistere con le proprie specificita'; 2. La cooperazione sociale persegue l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, rendendo la solidarieta' lo scopo prevalente della sua attivita' in cui la mutualita' interna e' orientata alla finalita' solidaristica esterna; 3. Il quadro normativo piu' recente, nel prendere atto della diffusione e del radicamento del fenomeno cooperativistico con i valori etici di cui e' portatore, ha valorizzato le cooperative sociali, sia nella dimensione costituzionale della sussidiarieta' orizzontale in senso solidaristico, sia nell'ambito piu' specifico dell'attivita' negoziale delle pubbliche amministrazioni; 4. In particolare, la normativa europea ha riconosciuto le finalita' sociali quali elementi di cui tener conto nella gestione dei contratti pubblici consentendo l'inserimento delle clausole sociali tra le condizioni di esecuzione degli appalti pubblici; 5. Il decreto legislativo 50/2016 ha fatto salva la disciplina delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, legittimando, pertanto, nel sistema della contrattualistica pubblica, le convenzioni con le cooperative sociali e ha previsto espressamente la possibilita' di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione anche alle cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita' o svantaggiate; 6. La disciplina in materia di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati trova applicazione nell'ambito degli affidamenti di servizi di interesse economico generale, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 50/2016 e nel rispetto della disciplina di settore; 7. Il decreto legislativo 117/2017 ha fatto salva la disciplina delle cooperative sociali pur considerandole enti del terzo settore suscettibili di coinvolgimento da parte delle amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni per interventi e servizi nelle materie di loro competenza; 8. La legge 381/1991, confermata dalla sopracitata normativa statale, prevede la possibilita' di effettuare procedure di selezione riservate alle cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purche' vi sia la finalizzazione a creare opportunita' di lavoro per persone svantaggiate e la possibilita' di inserire nei bandi di gara di appalto per la fornitura di beni o servizi il cui importo sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate mediante adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo; 9. A fronte di un mutato quadro normativo europeo e nazionale fortemente orientato alla valorizzazione delle cooperative sociali che operano per l'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate, appare necessario intervenire nella l.r. 87/1997 abrogandola ed elaborando una nuova normativa che tenga conto dei mutamenti legislativi, sociali e economici che, nel corso degli anni successivi alla sua approvazione hanno riguardato le cooperative sociali e che, in linea con la normativa statale, preveda anche la possibilita' di riserva di una quota degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria a favore della cooperazione sociale di tipo B; 10. Rimane operativo l'albo regionale delle cooperative sociali in quanto il decreto legislativo 117/2017 istitutivo del registro unico nazionale del terzo settore non ha modificato la legge 381/1991 istitutiva dell' albo regionale delle cooperative sociali mantenendone pertanto ferma la vigenza e dunque gli istituti previsti; 11. Si conferma il ruolo della Consulta regionale sulla cooperazione sociale, tuttora operativa, come organismo consultivo e di impulso allo sviluppo della cooperazione sociale; 12. Le osservazioni espresse nel parere istituzionale dalla Prima Commissione consiliare sono state accolte; Approva la presente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La Regione Toscana riconosce, valorizza e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative sociali che operano con carattere di mutualita' e solidarieta' per perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione sociale dei cittadini. 2. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati in attuazione del principio di sussidiarieta' orizzontale di cui all'art. 118, comma quarto, della Costituzione riconoscono la rilevanza sociale dell'attivita' svolta dalle cooperative sociali e promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione. 3. La Regione promuove, sostiene e sviluppa la cooperazione sociale nel territorio regionale anche mediante l'integrazione delle esigenze sociali della comunita' con le politiche pubbliche nel rispetto delle prerogative degli enti competenti e delle relative discipline di settore. 4. La presente legge, in attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), detta norme: a) per la disciplina dell'albo regionale delle cooperative sociali; b) per la determinazione delle modalita' di raccordo delle attivita' delle cooperative sociali con le attivita' dei servizi pubblici socio sanitari, socio assistenziali e educativi negli atti di programmazione regionale; c) per l'individuazione dei criteri e delle modalita' di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali; d) per la disciplina della coprogrammazione e coprogettazione con le cooperative sociali; e) per la disciplina della Consulta regionale per la cooperazione sociale.