(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50, del
                          9 novembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto; 
  Vista  la  legge  8  novembre  1991,  n.  381   (Disciplina   delle
cooperative sociali); Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 (Codice dei contratti pubblici); Visto il  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, a norma dell'art. 2, comma  2,  lettera  c)  della  legge  6
giugno 2016, n. 106); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.
117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); 
  Vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.  87  (Disciplina  dei
rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici  che  operano
nell'ambito regionale); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
sistema sanitario regionale); Vista la legge  regionale  24  febbraio
2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la  tutela
dei diritti di cittadinanza sociale); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 16 aprile 2018; 
  Visto il parere istituzionale, favorevole con  osservazioni,  della
Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 maggio 2018; 
  Considerato quanto segue: 
  1. E' necessario pensare ad una crescita solidale, che non  escluda
i cittadini piu' deboli e che costruisca percorsi di  inclusione.  La
Regione  riconosce  nel  lavoro  lo  strumento  principale   per   la
definizione e  l'affermazione  dell'identita'  sociale  dei  soggetti
svantaggiati  e  opera   per   favorire   la   valorizzazione   nella
collettivita'  delle  loro  capacita'.  A   questo   fine   valorizza
l'importante ruolo della  cooperazione  sociale  nelle  politiche  di
inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate, proponendo un
modello di sviluppo sociale ed umano che dia spazio alle  differenze,
dove le differenze  non  diventino  diseguaglianza  e  non  producano
esclusione; uno  sviluppo  dove  sia  possibile  vivere  del  proprio
lavoro, esistere con le proprie specificita'; 
  2. La cooperazione  sociale  persegue  l'interesse  generale  della
comunita'  alla  promozione  umana  e  all'integrazione  sociale  dei
cittadini, rendendo la solidarieta' lo  scopo  prevalente  della  sua
attivita' in cui la mutualita' interna e'  orientata  alla  finalita'
solidaristica esterna; 
  3. Il quadro  normativo  piu'  recente,  nel  prendere  atto  della
diffusione e del radicamento  del  fenomeno  cooperativistico  con  i
valori etici di cui  e'  portatore,  ha  valorizzato  le  cooperative
sociali, sia nella  dimensione  costituzionale  della  sussidiarieta'
orizzontale in senso solidaristico, sia  nell'ambito  piu'  specifico
dell'attivita' negoziale delle pubbliche amministrazioni; 
  4.  In  particolare,  la  normativa  europea  ha  riconosciuto   le
finalita' sociali quali elementi di cui tener  conto  nella  gestione
dei  contratti  pubblici  consentendo  l'inserimento  delle  clausole
sociali tra le condizioni di esecuzione degli appalti pubblici; 
  5. Il decreto legislativo 50/2016  ha  fatto  salva  la  disciplina
delle cooperative sociali di cui alla legge  381/1991,  legittimando,
pertanto,  nel   sistema   della   contrattualistica   pubblica,   le
convenzioni con le cooperative sociali e ha previsto espressamente la
possibilita' di riservare il diritto di partecipazione alle procedure
di appalto e a quelle di concessione anche alle cooperative sociali e
ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e
professionale delle persone con disabilita' o svantaggiate; 
  6. La disciplina in materia di inserimento lavorativo  di  soggetti
svantaggiati trova  applicazione  nell'ambito  degli  affidamenti  di
servizi di interesse economico generale, ai sensi dell'art.  112  del
decreto legislativo  50/2016  e  nel  rispetto  della  disciplina  di
settore; 
  7. Il decreto legislativo 117/2017 ha  fatto  salva  la  disciplina
delle cooperative sociali pur considerandole enti del  terzo  settore
suscettibili  di  coinvolgimento  da  parte   delle   amministrazioni
pubbliche nell'esercizio delle  proprie  funzioni  per  interventi  e
servizi nelle materie di loro competenza; 
  8.  La  legge  381/1991,  confermata  dalla  sopracitata  normativa
statale, prevede la possibilita' di effettuare procedure di selezione
riservate alle cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni
e servizi diversi da  quelli  socio  sanitari  ed  educativi  il  cui
importo  sia  inferiore  agli  importi  stabiliti   dalle   direttive
comunitarie  in  materia  di  appalti  pubblici  purche'  vi  sia  la
finalizzazione  a  creare  opportunita'   di   lavoro   per   persone
svantaggiate e la possibilita' di  inserire  nei  bandi  di  gara  di
appalto per la fornitura di beni o servizi il cui importo sia pari  o
superiore agli  importi  stabiliti  dalle  direttive  comunitarie  in
materia di appalti pubblici, l'obbligo di eseguire il  contratto  con
l'impiego di persone  svantaggiate  mediante  adozione  di  specifici
programmi di recupero e di inserimento lavorativo; 
  9. A fronte di un  mutato  quadro  normativo  europeo  e  nazionale
fortemente orientato alla valorizzazione  delle  cooperative  sociali
che operano per l'integrazione sociale  e  lavorativa  delle  persone
svantaggiate,  appare  necessario  intervenire  nella  l.r.   87/1997
abrogandola ed elaborando una nuova normativa  che  tenga  conto  dei
mutamenti legislativi, sociali e economici che, nel corso degli  anni
successivi alla sua  approvazione  hanno  riguardato  le  cooperative
sociali e che, in linea con la normativa statale,  preveda  anche  la
possibilita' di riserva di una quota  degli  affidamenti  di  importo
inferiore alla soglia comunitaria a favore della cooperazione sociale
di tipo B; 
  10. Rimane operativo l'albo regionale delle cooperative sociali  in
quanto il decreto legislativo 117/2017 istitutivo del registro  unico
nazionale del terzo settore  non  ha  modificato  la  legge  381/1991
istitutiva   dell'   albo   regionale   delle   cooperative   sociali
mantenendone  pertanto  ferma  la  vigenza  e  dunque  gli   istituti
previsti; 
  11.  Si  conferma  il  ruolo   della   Consulta   regionale   sulla
cooperazione sociale, tuttora operativa, come organismo consultivo  e
di impulso allo sviluppo della cooperazione sociale; 
  12. Le osservazioni espresse nel parere istituzionale  dalla  Prima
Commissione consiliare sono state accolte; 
  Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. La Regione Toscana riconosce, valorizza e promuove il ruolo e la
funzione delle cooperative  sociali  che  operano  con  carattere  di
mutualita' e solidarieta' per perseguire l'interesse  generale  della
comunita'  alla  promozione  umana,  al  benessere,  alla  salute   e
all'integrazione sociale dei cittadini. 
  2. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli  enti  del
servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati  in
attuazione  del  principio  di  sussidiarieta'  orizzontale  di   cui
all'art.  118,  comma  quarto,  della  Costituzione  riconoscono   la
rilevanza sociale dell'attivita' svolta dalle cooperative  sociali  e
promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione. 
  3. La Regione promuove, sostiene e sviluppa la cooperazione sociale
nel territorio regionale anche mediante l'integrazione delle esigenze
sociali della comunita' con le politiche pubbliche nel rispetto delle
prerogative degli enti competenti  e  delle  relative  discipline  di
settore. 
  4. La presente legge, in  attuazione  dell'art.  9  della  legge  8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative  sociali),  detta
norme: 
    a)  per  la  disciplina  dell'albo  regionale  delle  cooperative
sociali; 
    b) per  la  determinazione  delle  modalita'  di  raccordo  delle
attivita' delle cooperative sociali  con  le  attivita'  dei  servizi
pubblici socio sanitari, socio assistenziali e educativi  negli  atti
di programmazione regionale; 
    c)  per  l'individuazione  dei  criteri  e  delle  modalita'   di
erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali; 
    d) per la disciplina della coprogrammazione e coprogettazione con
le cooperative sociali; 
    e) per la disciplina della Consulta regionale per la cooperazione
sociale.